Sicurezza

Mi occupo di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.lgs 81/08 in qualità di Coordinatore per la sicurezza sia in fase di Progettazione che in fase di esecuzione.

Questa figura è nominata dal committente, che nella maggior parte dei casi è il proprietario dell’immobile oggetto di intervento. Inoltre, la figura del Coordinatore della Sicurezza va nominata indipendentemente dalla tipologia di pratiche edilizie e/o dalle lavorazioni.

Come previsto dal testo unico per la sicurezza (dlgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:

  • In fase di progettazione: ilCoordinatore in fase di Progettazione (CSP) deve coordinare le misure preventive e protettive in dotazione all’opera da realizzare, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno del cantiere. Provvede a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 12 comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Predisporre il fascicolo in cui vengono individuati sia i rischi che le misure preventive e protettive da attuare nelle varie fasi di lavoro;
  • In fase di esecuzione: il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) ha il compito di verificare l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) osservare pertanto lo svolgimento del cantiere assicurandone la correttezza e la sicurezza nello svolgere una determinata lavorazione.
    Redigere periodici Verbali di Coordinamento.
    Segnalare eventuali inadempienze al Committente o al Responsabile dei Lavori.
    Qualora le imprese o i lavoratori non ascoltassero le sue indicazioni per la tutela della salute e sicurezza delle persone all’interno del cantiere ha il dovere di sospendere il cantiere e/o la lavorazione, segnalandone le inadempienze e le irregolarità all’ASL territoriale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Quando è richiesta la figura del Coordinatore della Sicurezza:
1) Quando in un cantiere sono presenti più di un’impresa anche non in contemporanea;
2) Quando l’importo dei lavori è superiore a € 100.000,00 anche se presente una sola impresa;
3) Quando un cantiere è superiore ai 200 uomini/giorno;
4) Quando in un cantiere è obbligo installare opere provvisionali (ponteggi);

Anche in questo caso come per la figura del direttore lavori, voglio spendere qualche parola in piùperché al giorno d’oggi la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori è un aspetto sempre più importante e non va sottovalutata né tantomeno trascurata.

Nella maggior parte dei casi quando mi capita di proporre un Coordinamento per la Sicurezza, il cliente pensa sia inutile, una spesa superflua, non pensando alle conseguenze negative a cui si potrebbe andare incontro, oltre all’aspetto più importante, ovvero la vita delle persone che lavoreranno nel suo cantiere.

Molte volte invece si crede di avere a che fare con una sola impresa (avendo affidato i lavori e pagando un solo soggetto). In realtà al giorno d’oggi la maggior parte delle imprese edili non è strutturata con ogni figura professionale, ma si avvale di collaboratori esterni come idraulici, elettricisti, cartongessisti, ponteggiatori ecc.

La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori è un aspetto sempre più importante e non va sottovalutata né tantomeno trascurata

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